Il territorio piemontese è caratterizzato dalla presenza di una pluralità di beni paesaggistici (specificati nella parte III del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - artt. 134, 136, 142 e 157) su aree ed immobili che per le loro singolarità estetiche, ambientali, naturalistiche, storiche ed antropiche, caratterizzano in maniera peculiare il volto del paesaggio regionale. Gli interventi di modificazione dello stato dei luoghi in tali zone sono subordinati al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (art. 146 del d.lgs. 42/2004) previa verifica della salvaguardia di quei valori che caratterizzano il bene paesaggistico interessato. La Regione, con legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), ha ampliato la delega ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (art. 3) e ha normato la Commissione locale per il paesaggio prevista dall’art. 148 del Codice, conferendole un ruolo fondamentale all’interno del nuovo procedimento autorizzativo previsto dall’art. 146 e demandando alla stessa anche l’espressione del parere vincolante previsto dall’articolo 49, comma 15 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo). I Comuni, in forma singola od associata, al fine di poter esercitare le funzioni paesaggistiche loro attribuite devono dotarsi della Commissione locale per il paesaggio secondo le disposizioni contenute nella l.r. 32/2008 ed in attuazione dei criteri stabiliti con D.G.R. 1 dicembre 2008, n. 34-10229 modificata con D.G.R. 16 dicembre 2008, n. 58-10313. Fino a quando il Comune non avrà istituito tale commissione, non potrà essere idoneo al rilascio di provvedimenti paesaggistici e pertanto le funzioni amministrative in materia paesaggistica saranno esercitate dalla Regione. Per gli interventi di lieve entità, in data 10/09/2010, è entrato in vigore il D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni), che prevede procedure semplificate per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica; il comunicato dell’Assessore Regionale, pubblicato sul B.U.R. n. 37 del 16 settembre 2010, contiene alcune precisazioni relative alla sua entrata in vigore.