A chi è rivolto
                        Il servizio è rivolto a cittadini che necessitano di servizi legati allo stato civile.
                    
                    
                    
                        Descrizione
                        
                    Il certificato di stato civile attesta la stato civile attuale del richiedente, nubile/celibe, divorziato/a, separato/a oppure vedovo/a e può essere sostituito dall'autocertificazione.
                    
                        Come fare
                        ...
                        Il certificato di stato civile attesta la stato civile attuale del richiedente, nubile/celibe, divorziato/a, separato/a oppure vedovo/a e può essere sostituito dall'autocertificazione.
Chi può richiederlo?
L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona residente nel Comune.
IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183)
 
Cosa serve
                        1) Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità
2) Nome, cognome, indirizzo e data di nascita della persona a cui si riferisce il certificato
                    
                    
                        Cosa si ottiene
                        Attestato di stato civile attuale del richiedente
                    
                    
                        Quanto costa
                        Tariffe - Costi
In carta libera : diritti di segreteria € 0,25
 In bollo (la marca da bollo da € 16,00 deve essere prodotta dal richiedente): diritti di segreteria € 0,50
Si riporta, al riguardo, quanto specificato dalla Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell’Interno:
In caso di esenzione, spetta al soggetto richiedente dichiarare il relativo uso ed indicare la norma di riferimento che dispone il diritto all’esenzione, in quanto l’agevolazione non può essere presunta.
L’obbligo a carico dell’Ufficiale di anagrafe consiste nell’indicare espressamente in calce al documento che rilascia, il caso di esenzione dall’assolvimento dell’imposta di bollo, l’uso e l’articolo della tabella all. B del D.P.R. n. 642/1972 o della norma speciale di riferimento.
                    
                    
                        Accedi al servizio
                        Rivolgersi all'Ufficio competente
Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
              
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